GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE REI-REDDITO DI CITTADINANZA

Con Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 è istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato “Rdc”, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

Beneficiari

Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo, un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; la predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza; in ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”);
c) con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171.

Beneficio economico

Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale

L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Sono tenuti agli obblighi tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Come richiederlo e come usarlo

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente di persona presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e gli Istituti di patronato oppure, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS, ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS acquisisce dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell’INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto. Resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. Il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane. La Carta consente di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo. La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie.È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi: acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte e affini; acquisti in club privati. E’ in ogni caso inibito l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati, anche per l’eventuale acquisto di beni diversi. E’ inoltre vietato l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing. Ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate. Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Perdita, riduzione e sanzioni

Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti, non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua, non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore, non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare, venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Per informazioni

Porta Unica di Accesso (P.U.A.) tel. 0824 772680

Servizio Sociale Professionale Ambito B1 – Assistente Sociale, Dott.ssa Pagliuca Antonietta tel. 0824772601,

Ufficio di Piano Ambito B1

Dott.ssa Annamaria Villanacci – Tel. 0824 772668 e-mail: ufficiodipianob1@comunebn.it, pec: pszambito1@pec.comunebn.it.