AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI: PROCEDURE CONDIZIONI E REQUISITI

La Regione Campania garantisce ai propri cittadini, nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, l’accesso ai servizi, la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi e al loro esercizio, la qualità dell’offerta, le funzioni di vigilanza e controllo, attraverso gli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale.

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014  ha approvato il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n.11″  e l’allegato “ Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari” (giusta Delibera di Giunta regionale n. 107 del 23/04/2014),  con il quale ha definito , ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n.11/07,  le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e specifici e i criteri di qualità per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento che abilitano all’esercizio dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, nonché l’attività di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale.

Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1, nella seduta del 02/03/2020, con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 03, ha recepito la disciplina regolamentare regionale approvando il “Regolamento  per l’ autorizzazione, l’ accreditamento e la vigilanza dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”, che ha modificato il precedente regolamento approvato con verbale del Coordinamento istituzionale n. 21 del 23/05/2014.

L’Amministrazione competente, organo titolare dei compiti e delle funzioni amministrative di cui all’art. 7 della legge regionale n. 11/07 a cui spetta, precisamente, la competenza esclusiva in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale di strutture e servizi sociali territoriali, nonché di vigilanza e controllo, è stata individuata, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del “Regolamento”,  nell’ Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B1.

A seguito dell’esito dell’istruttoria delle istanze da parte della amministrazione competente per la verifica della congruità dei requisiti specifici e comuni previsti dal “Regolamento”, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano emette i provvedimenti di autorizzazione e accreditamento o di diniego.

L’autorizzazione è il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi residenziali e semiresidenziali afferenti il sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

L’accreditamento è il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l’acquisto.

Le tipologie di servizi, con i relativi requisiti specifici organizzativi e funzionali minimi, necessari al rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’esercizio dei servizi residenziali e semiresidenziali, sono definiti nella Sezione “A” del “Catalogo dei servizi”.

Le tipologie di servizi, con i relativi requisiti specifici organizzativi e funzionali minimi, necessari al rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’esercizio dei servizi domiciliari e territoriali, sono definiti nella Sezione “B” del “Catalogo dei servizi”.