Assegno di maternità comunale

E’ un assegno che spetta, per ogni figlio/a nato/a alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’ importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

ll/la minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Chi può richiedere il beneficio

Può richiedere il beneficio la madre del/la bimbo/a, perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto.

La richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il/la bambino/a nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui/lei;

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.
Inoltre possono richiedere l’assegno le donne che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Possono richiedere l’assegno anche le madri di:

  • bambini in affidamento preadottivo
  • bambini ricevuti in adozione senza affidamento. In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell’affidamento preadottivo o dell’adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età
  • neonati riconosciuti dalla sola madre.

Quando presentare la richiesta

La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.

Qual è l’ammontare del contributo

Per l’anno 2024 l’importo del contributo è pari a € 2.020,85.

Nel caso in cui, tuttavia, si sia beneficiato di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, il contributo spetta per la quota differenziale.

  • residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del/la figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una minore ricevuto/a in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • residenza nel Comune di Benevento al momento della presentazione della richiesta;
  • trovarsi in una delle seguenti condizioni:

– cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
– cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
– cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
– cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un anno;
– cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
– familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno;

  • i figli minori devono essere residenti nel Comune di Benevento ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
  • essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell’assegno, ovvero a € 2.020,85 per l’anno 2024;
  • non aver superato € 20.221,13 di valore ISEE per l’anno 2023;

Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione dallo stesso.

Sacrica la domanda per richiedere l’assegno di maternità anno 2024

Quali documenti allegare alla domanda

1) fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità, (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni); la certificazione ISEE dovrà includere i dati del minore per cui si richiede il beneficio;

2) fotocopia del permesso di soggiorno della richiedente, se non comunitaria;

3) fotocopia del permesso di soggiorno del bambino; in mancanza di esso alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla al Comune di Benevento non appena ne entrerà in possesso;

4) fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale della richiedente;

5) fotocopia delle coordinate bancarie intestate alla dichiarante (codice IBAN).

Dove presentare la domanda

Comune di Benevento – Settore Servizi al Cittadino – Viale dell’Università n. 10

Orario di consegna domanda

Dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e giovedi dalle ore 15:30 alle 17:00

Referente: dott. Luigi Ciullo
Email: ciullo.luigi@comunebn.it (da utilizzare solo per informazioni)
PEC: protocollogenerale@comunebn.it
Telefoni: 0824/772652