Libri di testo
“Per un compiuto adempimento dell’obbligo scolastico, a norma della Legge 10 agosto 1964 n 719, del D LGS, 16 aprile 1994 n 297, dell’art 27 della Legge 20 dicembre 1998 n 448, i Comuni, secondo modalità stabilite dalle singole Regioni, provvedono ad assicurare la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali, private, paritarie, nonché agli studenti della scuola secondaria; a norma dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del relativo Regolamento attuativo di cui al D.M. n 139/2007, l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’art.1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n 296 così che, conseguentemente, la gratuità “parziale” dei libri di testo è estesa agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado “
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