L’affissione dei manifesti elettorali può essere effettuata solo negli appositi spazi predisposti dall’Ente

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme di disciplina della propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212), nei 30 giorni precedenti le consultazioni elettorali l’affissione degli stampati di propaganda può essere effettuata soltanto negli appositi spazi predisposti dall’Ente.

Pertanto, i manifesti collocati al di fuori dei suddetti spazi (ad esempio sui cartelloni 6 x 3 metri o su altri spazi non adibiti alla propaganda elettorale) verranno oscurati e la Polizia Municipale provvederà a comminare le relative sanzioni ai trasgressori.