Nuova normativa in materia di Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate (art. 56 del Codice delle comunicazioni elettroniche)

Con il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”, viene sostituito l’articolo 56 del codice con conseguente eliminazione del nulla osta del Ministero.

La presente modifica liberalizza l’attività di posa delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate senza compromettere l’azione di verifica e di esame da parte degli Ispettorati Territoriali competenti, sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l’influenza generale delle linee elettriche e delle tubazioni metalliche sotterrate sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica.

In particolare, si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivano una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

Tale dichiarazione deve essere presentata, prima dell’avvio dei lavori, all’ispettorato territoriale competente, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti. La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 4 dell’art. 56 novellato prevede che il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l’accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.

Infine, il comma 7 precisa che per le attività di vigilanza e controllo previste dall’art. 56 sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi. In merito si rappresenta che, in assenza di norme transitorie specifiche, le istanze presentate sino all’entrata in vigore della novellata disciplinata (a tutto il 27.04.2024) saranno evase mediante rilascio del previsto nulla osta secondo la normativa vigente alla data di presentazione.

Dal link https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-campania/moduli è possibile scaricare la modulistica per gli adempimenti previsti all’art. 56 del Codice delle comunicazioni elettroniche come modificato dal D. Lgs. n. 48/2024.