Contenimento del rischio di incendi, il Sindaco firma un’ordinanza

Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza che vieta la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali e l’abbruciamento di stoppie ed erbe infestanti e dispone una serie di misure finalizzate a mitigare il rischio di incendi boschivi nel quadro delle attività di contenimento e prevenzione dei roghi.
Il documento è stato emanato in osservanza alle disposizioni normative contenute nella delibera di Giunta regionale del 21 giugno 2022, nel decreto dirigenziale regionale del 12 giugno 2023 e della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2023 sulle ‘Attività anti-incendio boschivo per la stagione estiva’.
L’ordinanza sindacale dispone dunque il divieto di combustione dei residui vegetali e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi dichiarato dalla Regione; di abbruciamento di stoppie ed erbe infestanti, anche nei terreni incolti, dal 1 giugno al 20 settembre 2023; di accensione di fuochi all’aperto nei boschi e fino a una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli; di usare motori o fornelli che generino faville o brace; di far brillare mine; di fumare o compiere altre operazioni che comportino rischi di rogo; di gettare al suolo fiammiferi o sigarette accese; di sostare con autoveicoli su strade non asfaltate, ad esclusione dei mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali nel rispetto dei regolamenti vigenti; di accendere fuochi d’artificio, di lanciare razzi di ogni tipo o lanterne volanti (dotate di fiamme libere), nonché ogni altro articolo pirotecnico fino a una distanza di 1 chilometro da boschi o aree di pascolo, salvo specifiche deroghe in caso di manifestazioni pubbliche per le quali dovranno essere predisposti specifici piani anti-incendio.
L’ordinanza raccomanda anche alle Autorità ferroviarie e agli organi di controllo e di gestione delle strade nazionali e provinciali l’attivazione dei propri organi ispettivi per vigilare sulla costituzione di fasce di rispetto di dieci metri su ambedue i lati, libere da vegetazione, nelle zone boscate. Ai proprietari o detentori di aree boscate è ingiunto obbligo di provvedere al decespugliamento laterale, in modo che si crei una fascia di rispetto, priva di vegetazione, che in caso di incendio ne impedisca o ne ostacoli il propagarsi. Ai concessionari di impianti esterni di Gpl e carburante, in serbatoi fissi per uso domestico o commerciale, è ordinato di mantenere sgombra e libera da vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a sei metri.
La violazione dell’ordinanza, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali qualora la trasgressione costituisca reato, è punita con le sanzioni amministrative previste dalla Legge 353 del 2000, dall’articolo 178-bis del Regolamento regionale del 28 settembre 2017 e da ulteriori norme in materia.